Assistenza



Benefici economici derivanti dall'applicazione degli artt. 117 e 120 dei R.D.31/12/1928 n. 3458 e legge 15/07/1950, n. 539.

TRATTAMENTO PRIVILEGIATO PROVVISORIO: CONTRAZIONE DEI TEMPI DI EROGAZIONE

Come noto il personale militare che cessa dal servizio dopo un minimo di anni previsto
dalla legge ha diritto alla pensione normale. Se affetto da infermità o lesioni
riconosciute dipendenti da causa di servizio, ha inoltre diritto alla pensione privilegiata,
nella misura prevista per la p. normale, aumentata di 1/10.
Per venire incontro alle giuste istanze della categoria, ed accelerare l’iter (talora
pluriennale) di concessione effettiva del secondo beneficio ai militari in ausiliaria, il
Ministero della Difesa, nell’aprile scorso, ne ha disposto l’erogazione, con effetto
dalla cessazione dal servizio, e non più dal 1° giorno del mese successivo a quello
di ricezione della prescritta autorizzazione. L’INPDAP ha inoltre concordato con Persomil
le procedure per estendere le stesse modalità di pagamento ai titolari di partite
di pensione provvisoria, già trasferite od in via di trasferimento.
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