REGOLAMENTO 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLO STATUTO ORGANICO DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI

Art. 1
Scopi


L’ANC, anche attraverso le proprie articolazioni periferiche, si propone il perseguimento degli scopi
associativi assumendo iniziative atte a rendere operanti le norme di cui all’art. 2 dello Statuto:
– costituendo fondi per lo svolgimento di attività assistenziali e sociali;
– stipulando convenzioni commerciali, assicurative, bancarie, medico-sanitarie, turistico-ricreative e culturali a favore dei Soci.
Per dare attuazione al disposto dell’ultima parte dell’art. 2 dello Statuto, l’Associazione promuove lo sviluppo di attività di volontariato:
– generico, attraverso le Sezioni territoriali;
– di protezione civile, secondo la legislazione di settore, mediante appositi nuclei che, pur avendo autonomia gestionale e patrimoniale, operano in armonia con i principi dell’Associazione, conformandosi alle regole di carattere generale da questa dettate in materia, tramite il SECOV (Servizio Coordinamento Volontariato).
A tal fine, i Presidenti di Sezione, gli Ispettori regionali e la Presidenza Nazionale svolgono attività di coordinamento, indirizzo e controllo.

Art. 2
Bandiere e medagliere


Le Bandiere nazionali che l’Associazione, le Sezioni e le Sottosezioni sono autorizzate ad usare devono essere acquistate a loro spese o accettate in dono da Enti militari e civili, da comitati locali o da privati cittadini di specchiata moralità.
La stessa normativa vale per i labari delle Sezioni estere.
La Bandiera nazionale deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
– drappo tricolore bordato di giallo con cravatta azzurra e frangia argentata con iscrizioni;
– asta di metallo bianco, portante la lancia con la fiamma dell’Arma.
Quando il Medagliere dell’Arma muove per raggiungere il posto assegnatogli deve ricevere gli onori. Gli stessi onori competono quando passa davanti alla guardia schierata.
I Soci di scorta d’onore devono indossare l’uniforme sociale.

Art. 3
Uniforme Sociale



Le uniformi sociali da indossare nello svolgimento delle attività istituzionali sono riportate nell’allegato 1.
L’Associazione adotta ogni possibile iniziativa per consentire ai soci l’acquisizione degli accessori all’uniforme stessa.
II sopracolletto per i componenti del Consiglio nazionale è intera¬mente bordato col seguente numero di galloncini piatti dorati:
– 3 per il Presidente od il Commissario nazionale;
– 2 per i Vice Presidenti nazionali;
– 1 per i Consiglieri nazionali, gli Ispettori regionali ed il Segretario nazionale.
Il Segretario nazionale inoltre, al di sopra del galloncino, ne applica un altro soltanto fino al termine degli alamari.
I Coordinatori provinciali ne applicano uno dorato ma solo fino al termine degli alamari.
Per i componenti il Consiglio sezionale è prescritta analoga bordatura col seguente numero di galloncini piatti argentati:
– 3 per i Presidenti o i Commissari di Sezione;
– 2 per il Vice Presidente (ove esiste);
– 1 per i Consiglieri ed i Fiduciari delle Sottosezioni ed il Segretario.
Anche il Segretario sezionale, al di sopra del galloncino, ne applica un altro fino al termine degli alamari.

Art. 4
Ammissione dei Soci


Le domande di ammissione a Socio effettivo non in attività di servizio, familiare e simpatizzante vanno presentate o trasmesse dagli interessati direttamente al Presidente della Sezione competente per territorio (allegato 2). Sulla domanda delibera il Consiglio sezionale.
Nei casi in cui ricorrano particolari situazioni di opportunità, gli Ispettori possono autorizzare l’iscrizione o il suo rinnovo presso altra Sezione o Sottosezione viciniore.
Il Presidente nazionale d’iniziativa o su proposta dell’Ispettore o del Coordinatore provinciale (sempre tramite Ispettore) può autorizzare, per lo stesso motivo, l’iscrizione presso la sede centrale dell’Associazione.
I militari in attività di servizio possono presentare la domanda al Presidente nazionale o al Presidente di Sezione territorialmente competente, che provvederà all’inoltro alla Presidenza nazionale per il rilascio della tessera sociale.
II Presidente nazionale o della Sezione, nei casi in cui le domande di ammissione a Socio non vengano accolte, ne danno notizia agli interes¬sati con comunicazione scritta di carattere personale. In caso di cambio di residenza o domicilio il Socio può chiedere l’iscrizione alla Sezione competente per territorio, che ne darà notizia a quella cedente.

Art. 5
Soci Militari in Servizio


I militari dell’Arma in servizio di tutti i gradi, i quali presentano domanda di iscrizione all’Associazione, devono darne notizia ai Comandi di appartenenza.
All’atto del congedamento i militari Soci, senza alcun obbligo di ulteriore contributo fino al 31 dicembre dell’anno in cui il congedamento è avvenuto, passano di diritto a far parte delle Sezioni o delle Sottosezioni aventi giurisdizione nella località nella quale il militare ha eletto il proprio domicilio, acquisendo i diritti e doveri propri dei Soci effettivi in congedo.

Art. 6
Soci familiari e simpatizzanti


Possono essere Soci familiari anche gli ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle e rispettivi coniugi di coloro che abbiano prestato o prestino servizio nell’Arma.
Presso le Sezioni estere i Soci discendenti sono equiparati a tutti gli effetti ai Soci effettivi, pertanto hanno diritto di elettorato attivo e passivo.
I Soci simpatizzanti – compresi quelli appartenenti ai Nuclei di volontariato di p.c. – non possono superare il 30% dei Soci effettivi di ciascuna Sezione.

Art. 7
Soci d'onore e benemeriti


Gli Ispettori regionali, di loro iniziativa o su proposta dei Presidenti di Sezione – a seguito di ponderata valutazione dei Consigli sezionali – segnalano alla Presidenza Nazionale, esprimendo parere, i nomi-nativi degli Enti, delle persone nonché – per i Soci “d’Onore”,qualora i titolari sono deceduti – dei loro legittimi rappresentanti (vedova nei confronti della quale non sia stata pronunziata sentenza di separazione per colpa di lei e purchè conservi lo stato vedovile; primogenito degli orfani; o, in mancanza dell’una o degli altri, padre ovvero madre ovvero il maggiore dei fratelli) in possesso dei requisiti, previsti dall’art. 5 dello Statuto per essere nominati Soci “d’Onore” o “Benemeriti” della Associazione.
Il Presidente nazionale ha autonoma facoltà di proposta al Comitato centrale.
Le proposte di nomina a Socio “benemerito” devono essere motivate con l’indicazione delle particolari benemerenze acquisite dalle persone o Enti.
Presso la Presidenza Nazionale saranno iscritti, in distinti albi, i no¬mi di tutti i Soci “d'Onore” e di quelli “Benemeriti”.
La Presidenza Nazionale rilascia una speciale tessera con fotografia ed un diploma che trasmette alla Sezione (per conoscenza all’Ispettore) per la consegna al titolare.
La Sezione inserisce nello schedario la seconda parte della tessera.
I Soci “d’Onore” e “Benemeriti” che abbiano prestato servizio nell’Arma hanno tutti i diritti propri dei Soci effettivi.
I Soci “d’Onore” ed i soci “Benemeriti” sono:
– permanentemente iscritti all’Associazione;
– esenti dalle operazioni di tesseramento annuali.
I Soci “Benemeriti” rimangono in carico alle Sezioni proponenti.
Ove venissero meno i requisiti dell’attribuzione della qualifica di “Benemerito” gli Ispettori inoltreranno motivata proposta al Comitato centrale, per le conseguenti determinazioni.

Art. 8
Apoliticità del socio


Considerata l’apoliticità statutaria dell’Associazione Nazionale Carabinieri (art. 2 dello Statuto), il Socio che accetti candidature in liste elettorali politiche ed amministrative, nazionali o locali, è tenuto ad autosospendersi per la durata della campagna elettorale.
In caso di elezione è tenuto a presentare le dimissioni da eventuali cariche sociali ricoperte. Tale preclusione è limitata alla durata del mandato elettorale.
L’eventuale inosservanza va valutata ai sensi dell’art. 9 dello Statuto.

Art. 9
Gratuità delle cariche sociali


Tutti i Soci prestano la loro opera a titolo gratuito. Ai Soci che ricoprono cariche sociali o che svolgono particolari incarichi per l’Associazione, compete il rimborso delle spese, documentate, sostenute per i doveri d’ufficio e approvate dall’organo collegiale di cui fanno parte o dall’organo istituzionale che ha conferito l’incarico.

Art. 10
Gerarchie Sociali


Le gerarchie sociali connesse alle cariche istituzionali sono esclusivamente di funzione e non di grado.

Art. 11
Disciplina - Procedure


I provvedimenti disciplinari di cui all’art. 9 dello Statuto vengono adottati secondo le competenze previste dall’art. 10 dello Statuto stesso.
Presupposto per la loro adozione è l’esistenza di uno dei comportamenti indicati all’art. 9 primo capoverso del comma 2 lett. a. e b. dello Statuto; si basano, quindi, sulla valutazione degli elementi soggettivi e oggettivi di un fatto che possa configurare l’ipotesi perseguibile disciplinarmente.
Le procedure disciplinari di qualsiasi grado debbono essere ragionevolmente rapide. A ciascun titolare dell’azione disciplinare è vietato adottare provvedimenti suggeriti da qualsiasi motivo che non sia attinente ai criteri enunciati al richiamato art. 9 dello Statuto e di usare, nell’infliggere il provvedimento, forma e modi lesivi della dignità del Socio interessato.
Il Socio sottoposto a procedimento disciplinare, anche se si dimette, viene considerato appartenente all’Associazione fino alla conclusione del procedimento stesso.
Nel caso di infrazioni di lieve entità passibili di “richiamo”, il titolare dell’azione disciplinare potrà adottare direttamente il relativo provvedimento dopo aver sentito l’interessato.
Le fasi del procedimento per l’irrogazione delle sanzioni della sospensione e della espulsione sono le seguenti:
a. cognizione del fatto passibile di sanzione disciplinare da parte dell’organo competente ad infliggerla, direttamente o a seguito di segnalazione di altri titolari degli organismi associativi;
b. valutazione del fatto cognito e formulazione per iscritto delle contestazioni al manchevole con indicazione del termine per la presentazione delle eventuali giustificazioni. Le contestazioni devono esplicitare, con assoluta chiarezza, le norme violate;
c. esame delle giustificazioni ricevute ed eventuale richiesta al manchevole di ulteriori elementi giustificativi, con indicazione del termine per la risposta;
d. trasmissione degli atti, in ragione della rispettiva competenza, alla Commissione di disciplina o al Comitato centrale per l’acquisizione del previsto parere. Quest’ultimi possono, ove ritenuto opportuno, convocare il manchevole per l’acquisizione di ulteriori elementi e comunicano quindi il proprio parere al titolare dell’azione disciplinare entro il termine da questi indicato, di norma non superiore a trenta giorni. In caso di convocazione, il manchevole potrà farsi assistere da un difensore scelto tra i soci della propria sezione, con almeno un anno solare di iscrizione alla stessa;
e. esame e decisioni conclusive da parte del titolare dell’azione disciplinare;
f. comunicazione scritta al manchevole (raccomandata con ricevuta di ritorno) delle decisioni adottate. Per conoscenza ai livelli gerarchici interessati.
La sanzione disciplinare, qualora adottata, dovrà essere adeguatamente motivata con la precisa e chiara indicazione, ancorché sintetica, delle norme violate. La comunicazione stessa dovrà altresì contenere l’indicazione della facoltà di ricorrere contro il provvedimento alle Autorità e nei termini stabiliti dall’art. 10 dello Statuto.

Art. 12
Ricorsi


Per i ricorsi avverso provvedimenti disciplinari valgono le norme di cui all’art. 10 dello Statuto. I destinatari del ricorso, dopo averne accertato i requisiti di ricevibilità e ammissibilità, disporranno nuovi accertamenti, qualora li ritengano necessari, ed acquisiranno il parere degli organi consultivi di cui all’art. 13.
I pareri della Commissione di disciplina o del Comitato centrale saranno resi con l’osservanza delle disposizioni di cui al successivo art. 13 e dell’art. 10 dello Statuto.
L’esito del ricorso sarà comunicato, all’interessato, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Per conoscenza ai livelli gerarchici interessati.

Art. 13
Organi consultivi: Commissione di disciplina e Comitato centrale


La Commissione di disciplina ed il Comitato centrale sono composti come stabilito, rispettivamente, dagli articoli 27 e 16 dello Statuto. La prima, è presieduta come indicato al richiamato art. 27; il Comitato centrale, in sede consultiva, è presieduto dal Vice Presidente vicario o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente.
La Commissione di disciplina viene nominata dall’Ispettore regionale all’atto della sua nomina e di volta in volta convocata.
Se durante il mandato qualche membro della Commissione di disciplina viene a mancare per qualsiasi motivo, o in caso di accertata impossibilità a partecipare ad una riunione, viene sostituito, definitivamente nel primo caso e temporaneamente nel secondo, con il Presidente di Sezione più elevato in grado o più anziano che segue i membri in carica. Per il Comitato centrale è sufficiente la presenza maggioritaria dei componenti. Non possono prendere parte alle riunioni i componenti che hanno concorso a promuovere il procedimento disciplinare od i congiunti dell’inquisito.

Art. 14
Procedura per gli organi consultivi


La Commissione di disciplina o il Comitato centrale inviteranno per iscritto – con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - i soci nei cui confronti è stato instaurato procedimento disciplinare a presentare le proprie giustificazioni per iscritto con lettera raccomandata entro il termine di trenta giorni. In caso di contestazioni, fa fede la data del timbro postale.
Nel caso in cui si ritenga di convocare il manchevole, si applicano le disposizioni di cui all’art 11, para. d) del presente Regolamento.
I pareri della Commissione di disciplina e del Comitato centrale sono emessi a maggioranza. La votazione avviene in ordine inverso del grado o dell’anzianità nel grado dei presenti.
Le risultanze della riunione verranno verbalizzate e comunicate entro il termine fissato, e comunque non oltre 30 giorni, al titolare dell’azione disciplinare.

Art. 15
Sezioni estere - disciplina


Per le Sezioni costituite all’estero i provvedimenti disciplinari di cui all’art. 9, primo capoverso del comma 2, lett. a. e b., vengono adottati:
– il richiamo e la sospensione dal Presidente di sezione sentito il Consiglio sezionale;
– l’espulsione dal Presidente nazionale direttamente o su proposta del Presidente di Sezione, sentito il Comitato centrale.
Si applicano - per quanto possibile – le procedure di cui all’art. 11 del Regolamento.
I ricorsi nei confronti dei provvedimenti adottati dal Presidente di sezione vengono decisi dal Presidente nazionale sentito il Comitato centrale.
Si applicano – per quanto possibile – le procedure di cui all’art. 12 del Regolamento.

Art. 16
Procedimenti penali


La sospensione e radiazione di cui all’art. 6 dello Statuto vengono automaticamente determinati dal Presidente di Sezione, per i Soci in attività di servizio, dal Presidente nazionale.
In caso di assoluzione va valutata la sussistenza di autonome infrazioni disciplinari.

Art. 17
Attestati di benemerenza


E’ un riconoscimento che può essere concesso in favore di Enti, persone e Soci che si siano distinti per attaccamento all’Istituzione o per efficace azione organizzativa o che abbiano procurato al Sodalizio benefici o vantaggi di un qualche rilievo.
Gli Ispettori regionali di loro iniziativa o su indicazione dei Coordinatori provinciali o dei Presidenti di Sezione – a seguito di ponderate valutazioni del Consiglio sezionale – inoltreranno alla Presidenza Nazionale proposte motivate.
La concessione è deliberata dal Comitato centrale.
La Presidenza Nazionale rilascia l’attestato su proprio modello che invia alla Sezione per la consegna all’interessato.
Il conferimento dell’Attestato di benemerenza non attribuisce la qualità di Socio, salvo il rispetto delle norme di cui al precedente art. 4.

     

 





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