ANCORA SULLE PENSIONI PRIVILEGIATE ORDINARIE E IRPEF


A conferma delle perplessità manifestate a pag. 8 del n. 1/2009 di questa Rivista, riportiamo integralmente la risposta negativa dell’Agenzia delle Entrate di Roma 3 alla istanza di un lettore per il rimborso della ritenuta IRPEF sul decimo aggiuntivo alla pensione privilegiata ordinaria. Risultato parziale del ricorrente può considerarsi l’avvenuta interruzione della prescrizione, utile nel caso di futuri, auspicabili adeguamenti legislativi, in conformità:
- all’ordine del giorno approvato dalla Camera dei Deputati su iniziativa dell’On. Paola Pelino (PdL) in sede di discussioni dell’ultima legge finanziaria, che impegna il Governo ad eliminare al più presto ogni imposizione fiscale sui trattamenti risarcitori;
- a specifica proposta di legge (n. 1826) presentata dalla stessa Onorevole ed altri 19 colleghi con identiche finalità.

«Oggetto: Istanza di rimborso della ritenuta IRPEF sul decimo aggiuntivo alla pensione privilegiata ordinaria.

Premesso che, ai sensi dell’art. 34, c. 1 del D.P.R. 601/73, sono esenti ai fini dell’IRPEF le pensioni di guerra di ogni tipo e denominazione e le relative indennità accessorie, gli assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie, le pensioni connesse alle decorazioni dell’ordine militare d’Italia e i soprassoldi connessi, alle medaglie al valor militare.
Considerato che, con sentenza n. 387 dell’11 luglio 1989, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il suddetto articolo solo nella parte in cui non estende l’esenzione dall’IRPEF alle pensioni privilegiate ordinarie tabellari, spettanti ai militari di leva, in quanto rinviene in tali particolari pensioni natura risarcitoria, al pari delle pensioni di guerra e che la questione di legittimità non può essere estesa alle pensioni privilegiate di guerra e che la questione di legittimità non può essere estesa alle pensioni privilegiate ordinarie dei dipendenti civili e militari avendo le stesse natura reddituale e previdenziale.
Tenuto conto che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 2104 del 5 maggio 1989, ha affermato che la pensione privilegiata ordinaria non può ritenersi scindibile in due componenti distinte, di cui una a carattere risarcitorio e quindi non reddituale, sostenendo che la pensione privilegiata ordinaria ha la sua «causa genetica» nel rapporto di dipendenza, che quindi non può che considerarsi nella sua interessa reddito di lavoro.
Ne consegue che l’aumento di 1/10 costituisce, pertanto, parte integrante del trattamento pensionistico e non può essere considerato un assegno caratteristico connesso alla pensione: esso non ha carattere risarcitorio e non possiede il presupposto per l’esecuzione IRPEF ex art. 34 c. 1 del citato D.P.R..
In tal senso si è espressa numerosa giurisprudenza della Corte di Cassazione, prevedendo l’assoggettabilità ad imposizione dell’intero ammontare della P.P.O., non rilevano l’eventuale componente risarcitoria, cosiddetto «decimo» aggiuntivo, previsto dall’art. 67 c. 4 D.P.R. 1092/73 (sentenza n. 28338 del 21 dicembre 2005; sentenza n. 595 dell’11 gennaio 2006).
Del medesimo parere risulta essere il Ministero del Tesoro che, con nota n. 60716 dell’11 marzo 1996, considera l’aumento del decimo parte integrante della pensione base, privo dunque delle caratteristiche dell’assegno accessorio. Tale orientamento è confermato dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 143 del 20 luglio 1996.
Per i suesposti motivi, l’istanza risulta respinta. Si evidenzia che, contro gli atti di diniego di rimborsi, è possibile ricorrere alla competente Commissione Tributaria Provinciale di Roma - Galleria Regina Margherita n. 7 - entro 60 gg. Dal ricevimento del diniego stesso, in osservanza a quanto statuito dall’art. 19 del citato D. Lgs. 546/92, che disciplina il contenzioso tributario»
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