INFERMITA’ DA ATTIVITA’ CONNESSE ALL’AMIANTO

La Corte costituzionale (Sent. n. 323/2008) cancella il termine quinquennale di decadenza per la presentazione delle domande di p.p. previsto dall’art. 169 del T.U. n. 1092/1973


Ai sensi di quanto previsto dall’articolo in titolo, le domande di trattamento privilegiato non sono ammesse se il dipendente ha lasciato decorrere 5 anni dal congedo, senza chiedere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità o lesioni contratte. Il termine è elevato a 10 anni qualora l’invalidità sia derivata da parkinsonismo.
In quest’ultimo decennio è esploso sui media il caso delle infermità connesse all’esposizione all’amianto (minerale di frequente impiego nel naviglio militare), ignote alla scienza medica nel 1973, che si manifestano anche dopo 15/35 anni di incubazione. Di conseguenza gli interessati, ottenuto il riconoscimento di dipendenza da c.s. con ascrivibilità alla 1ª ctg. di tab. A, si vedevano sistematicamente respinte le istanze pensionistiche in quanto prodotte oltre il termine di decadenza quinquennale.
In sede di giudizio, sollevato al riguardo dalla Sezione giurisdizionale della Liguria della Corte dei Conti, la Consulta con la sentenza in argomento ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 169...
nella parte in cui non prevede che, allorché la malattia insorga dopo i cinque anni dalla cessazione del servizio, il termine... decorra dalla manifestazione della malattia stessa.
L’INPDAP già in data 15 ottobre 2008 ha diramato la nota operativa n. 35 in cui, in particolare:
• invita le dipendenti Sedi ad accogliere ed istruire le eventuali domande presentate (o ripresentate) oltre il quinquennio dalla cessazione dal servizio (si consiglia però agli interessati di inoltrarle tramite il Comando che ha disposto e gestito il congedo);
• si precisa che, una volta riconosciuto il diritto, il trattamento di privilegio decorre dal primo giorno successivo a quello di presentazione della domanda.

Giuseppe Del Ponte





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