QUESTIONI AMMINISTRATIVE


Assistenza Amministrativo Pensionistica
È occorso alcune volte che da parte di soci siano pervenute istanze o quesiti inerenti problematiche di carattere amministrativo e pensionistico. Sino ad ora sono state fornite risposte interlocutorie o interpretative sulla base di quanto a conoscenza di collaboratori della Presidenza. Da sempre consapevoli della importanza di tali esigenze del personale consociato, si è ritenuto di dover fornire ai nostri interlocutori risposte di maggiore valenza. Per questo è stata chiesta al Comando Generale la possibilità di inoltrare i quesiti più significativi d’interesse generale al Centro Nazionale Amministrativo di Chieti le cui risposte, oltre che date all’interessato, se di interesse comune, potranno anche essere divulgate mediante questa Rivista. Il Comando Generale dell’Arma, ritenendo condivisibile l’esigenza segnalata, ha tempestivamente risposto, che in tema di trattamento pensionistico, il Centro Nazionale Amministrativo cura gli adempimenti amministrativi di propria competenza (determinazione dell’acconto di pensione e predisposizione, in favore della competente sede INPDAP dei modelli di liquidazione dell’indennità di buonuscita), fornendo risposte su quesiti afferenti alle problematiche di settore, inoltrati dall’utenza interna ed esterna su vari canali di dialogo (contatto telefonico diretto e gestione delle richieste pervenute tramite fax/posta/e-mail ai recapiti reperibili su sito web dell’Arma). In merito, sul Portale Intranet del CNA vengono pubblicati i riscontri ai quesiti più frequenti (F.A.Q.) ed è altresì disponibile un «Vademecum Pensionistico», che offre indicazioni utili sul trattamento economico spettante a fronte delle diverse cause di cessazione dal servizio. In tale quadro tutto il personale in congedo potrà interessare il CNA direttamente o per il tramite di questa Associazione secondo la procedura schematizzata.

Cumulo dell’IIS in concorrenza di due pensioni
Con mail del 18 aprile u.s., la sig.ra B.O. - già titolare di pensione diretta decorrente da 1° settembre 1993 e di pensione di reversibilità per il defunto coniuge con effetto dal 15 febbraio 2006, erogate separatamente - chiede sostanzialmente se ha o no diritto a fruire della doppia indennità integrativa speciale (IIS). La problematica in argomento è stata oggetto negli anni di ripetuti interventi della Corte costituzionale, di una non sempre concorde giurisprudenza della Corte dei conti e di conseguenti commenti esplicativi sulla nostra Rivista. Si parte, in buona sostanza, da un divieto di cumulo sancito dall’art. 99, comma 2 del DPR n. 1092/1973 e dichiarato incostituzionale dalla Consulta con sentenza n. 494/1993, nella parte in cui non prevedeva che, pur restando il divieto in parola, fosse comunque fatto salvo l’importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Nel continuativo silenzio del legislatore ordinario sulla materia, pur di fronte a molte incertezze interpretative, la Corte dei conti si orientò per la persistenza del divieto di cumulo nella forma attenuata sopra descritta (cosiddetta integrazione al minimo INPS).
Fatta questa lunga premessa sul piano generale, si osserva però che il trattamento pensionistico di reversibilità di cui Ella beneficia, ha decorrenza dal 15 febbraio 2006, quindi da epoca successiva al 1° gennaio 1995, da quando cioè, ai sensi del comma 3° dell’art. 15 legge n. 774/1994, l’indennità integrativa speciale concorre a determinare la base pensionabile e, di conseguenza, in quanto conglobata, non viene più corrisposta in aggiunta al trattamento pensionistico. Per le suesposte ragioni la risposta al Suo quesito è negativa.


Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
Si richiama l’attenzione dei lettori sul Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2009 pubblicato sulla G.U. n. 87 del 15 aprile 2009 in materia di riduzioni dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali sul trattamento economico accessorio del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico titolare di un reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, nell’anno 2008, a 35.000 euro. Destinatari di detta riduzione dell’imposta sono (art. 1): «tutto il personale militare delle Forze Armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia percepito nell’anno 2008 un reddito di lavoro dipendente, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, complessivamente non superiore a 35.000 euro». «L’imposta lorda (art. 2) determinata sul trattamento economico accessorio, è ridotta per ciascun beneficiario dell’importo massimo di 134,00 euro».

Riliquidazione delle pensioni con i miglioramenti del personale in servizio
In merito alle numerose istanze e quesiti del personale in congedo, intesi a vedersi riconosciuto il diritto alla riliquidazione della pensione con i miglioramenti economici del pari grado in servizio, si considera che non esiste nell’ordinamento giuridico alcuna norma che preveda in via automatica la riliquidazione delle pensioni con i miglioramenti del personale in servizio.
Si rammenta che solo la legge 27 febbraio 1991, n. 59 ha previsto la rivalutazione delle pensioni cosiddette «d’annata», operata a cura delle competenti Direzioni Provinciali del Tesoro (ora INPDAP) che avevano in carico le singole partite di pensione. Detta norma ha esaurito i suoi effetti.
Sull’argomento sembra opportuno riportare il recente esito di un ricorso giurisdizionale deciso dalla Corte dei Conti - Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello - che con sentenza n. 55/2009/A in data 16 gennaio 2009 ha statuito, avallando quanto sopra esposto, che «la stessa Corte dei Conti ha più volte e costantemente affermato che non esiste un principio generale che impone il costante ed automatico adeguamento delle pensioni alla dinamica retributiva. Lo stesso precedente della Sezione pugliese (isolatissimo, e comunque non condiviso in alcun modo da questo Giudice d’Appello), citato dall’appellante, è stato poi annullato dalla sentenza n. 174/2006 della III Sezione Giurisdizionale Centrale...».
Si considera, pertanto, che la problematica può trovare soluzione solo in sede legislativa, come peraltro sollecitato da moltissimi interessati, finalizzata a dare risposta alle speranze di tanti militari in pensione, specialmente per quelli congedati prima del 1° gennaio 1983, in quanto solo un provvedimento normativo può superare le sperequazioni retributive esistenti.

 




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