Con mail del 31 marzo u.s., il Lgt. A.C., già titolare di pensione di 1ª categoria di tabella A, sostanzialmente chiede
da quale data avrà diritto all’assegno di superinvalidità, considerato che la Commissione medica di 1ª istanza non
aveva riconosciuto l’esistenza di infermità previste nella nota tabella E dimostrate in sua precedente domanda, riconosciute
invece - dopo suo ricorso - dalla CMO di ordine superiore.
L’articolo 24 del DPR n. 915/78 prevede che l’interessato, qualora ritenga che sia sopravvenuto aggravamento delle infermità per
le quali già è destinatario di pensione, può in ogni tempo chiedere la revisione del trattamento fruito e che, in caso di accoglimento
della domanda, la nuova pensione o il nuovo assegno decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione
della domanda stessa.
Il Suo caso è però diverso, perché la decisione favorevole dell’organo tecnico-sanitario è avvenuta solo dopo Suo ricorso e, considerati
i tempi di istruzione delle domande in questione è logico pensare che fra la Sua domanda iniziale, la valutazione negativa della
1ª CMO, il ricorso e la valutazione della 2ª CMO, siano trascorsi almeno alcuni anni.
Se questa ipotesi di ricostruzione corrisponde al vero, è altrettanto logico pensare che l’aggravamento, potesse essere inesistente nelle prime due fasi e SI esistente nell’ultima, per effetto di sopravvenienze anche non dimostrate né dimostrabili.
In conclusione, quindi, sulla base anche della giurisprudenza della Corte dei conti in materia, si ritiene che la decorrenza dell’assegno di superinvalidità in Suo favore, debba decorrere dalla data di accertata sussistenza delle condizioni medico-legali
per la concessione del miglior trattamento, ossia dalla data di visita presso la 2ª CMO, e non quelle, precedenti, della domanda
e ricorso amministrativo o giudiziale.
Pensione di reversibilità per studenti universitari orfani
Con mail del 29 marzo u.s., che si sintetizza come segue, la sig.ra P.B. orfana di padre pensionato e, come tale,
fruente di trattamento di reversibilità, premesso di avere:
• frequentato, in successione di tempo e prima del compimento del 26° anno d’età, un corso triennale per conseguimento
di «laurea breve» ed un corso biennale presso la stessa Università di «laurea specialista»;
• ricevuto, dall’INPDAP del capoluogo della provincia di residenza, formale comunicazione di impossibilità a ripristinare
il trattamento per la mancata contestuale informazione sul completamento del corso triennale e l’inizio di
quello biennale, in quanto il genitore era deceduto negli anni «80», vigente il DPR n. 1092/1973 che imponeva la
«revoca» del beneficio, e non la «sospensione con successivo ripristino» come prevede la legge n. 335/1995 oggi
in vigore,
chiede
se sia corretta la posizione dell’INPDAP e quali rimedi può adottare per ottenere quanto di sua spettanza.
In punto di fatto, si dà per scontato che - come la S.V. afferma - fra la fine del corso triennale e l’inizio del biennale non vi sia
stata discontinuità temporale, e che ciò sia stato rappresentato con idonea documentazione, anche se prodotta in tempi diversi.
Parimenti scontata è la presunzione che anche il secondo corso si sia svolto - in tutto od in parte - prima del raggiungimento del
26° anno d’età.
In termini di diritto, l’interpretazione restrittiva sulla «revoca» (e non «sospensione») prevista dal DPR n. 1092/1973, anche alla
luce dell’orientamento giurisprudenziale della Corte dei conti, è stato corretto dagli organi centrali dell’INPDAP che, con nota Operativa n. 44 del 25.11.2008, hanno precisato in particolare che:
• ancorché i trattamenti pensionistici... siano stati attribuiti anteriormente alla data del 17 agosto 1995, devono essere
definiti secondo... la legge n. 335/1995 (entrata in vigore il 17 agosto stesso anno);
• qualora, cessata la causa di sospensione, vengono nuovamente a verificarsi le condizioni di legge, ragion per cui il
pagamento del trattamento pensionistico deve essere ripristinato.
Alla luce di quanto sopra il consiglio è di prendere immediati contatti con la sede provinciale dell’INPDAP per verificare la completezza del suo fascicolo e la conferma dell’orientamento negativo espresso nella comunicazione formale ricevuta. A parere del nostro esperto l’Ufficio dovrebbe considerare positivamente la richiesta.