LA CORTE DEI CONTI RIMEDIA


Con una coraggiosa e innovativa sentenza, la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Lombardia ha accolto la domanda di un Socio UNMS della Sezione di Brescia collegata a una delle vicende più dimenticate, ma non per questo meno rilevanti soprattutto dal punto di vista umano, che riguardano i pensionati di privilegio, ossia la paradossale dimenticanza nell’aggiornamento dell’assegno di cura. Tale assegno venne fissato dall’art. 108 del testo Unico n. 1092/73 in lire 96.000 annue (ed all’epoca tale importo superava, in qualche caso, la pensione tabellare base): da tale momento, tale assegno venne dimenticato dal legislatore, rimanendo fermo nel suo originario importo, che ammonta, attualmente, a 4,13 euro mensili. Ciò appare ancor più paradossale, se si tiene presente la legge aveva previsto uno speciale riconoscimento per le patologie tubercolari in quanto caratterizzate dal perenne pericolo di riaccensione di focolai, avrebbe a maggior ragione dovuto imporre un costante adeguamento di tale emolumento.
Ancor più grave è che l’identico assegno previsto dalla pensionistica INPS venne aggiornato annualmente in base agli indici di rivalutazione.
Tale situazione viene ora rimediata - seppure parzialmente - dalla innovativa sentenza che si commenta.
Il Giudice di Milano ha infatti aderito alla tesi sostenuta con l’Avv. Andrea Bava, legale della Sezione UNMS di Brescia, secondo la quale il sistema di perequazione automatica di ogni prestazione pensionistica (fissato dall’art. 11 D. Lgs. 503/92 e dall’art. 59 comma 4 legge 27.12.1997, n. 449) debba estendersi automaticamente anche all’assegno di cura, che appunto è anch’essa una prestazione pensionistica.
L’unico limite che sortisce da tale decisione è che le «famose» lire 96.000 annue, in base alla costruzione accolta dal Giudice, dovranno essere rivalutate retroattivamente a partire dal 1° gennaio 1998, ancorché esse, in quel momento, fossero... ancora e solo lire 96.000 (e comunque, con pagamento a decorrere dal quinquennio anteriore alla domanda amministrativa, stante l’intervenuta prescrizione degli ulteriori arretrati).
In pratica, la decisione del Giudice non potrà certo rimediare per intero alla dimenticanza del legislatore, consentendo di «risvegliare» l’assegno dormiente solo a partire dal 1998; in ogni caso, ove tale orientamento attecchisca, i pensionati affetti da patologie tubercolari potranno ottenere quell’adeguamento che, se certo non cambierà la sostanza del loro stato economico, comunque potrà farli sentire meno isolati e abbandonati a loro stessi.


Arrigo Varano




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