| ||||
Subentro dell’INPDAP nella gestione delle attività pensionistiche del personale appartenente all’Arma dei Carabinieri collocato nella riserva L’art. 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ha istituito presso l’INPDAP, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la gestione dei trattamenti pensionistici dei dipendenti delle Amministrazioni statali. Nell’intesa tra il Ministero Difesa e l’INPDAP, si è convenuto che, a partire dal 1° gennaio 2010, l’Istituto assuma le competenze in tema di liquidazione e pagamento dei trattamenti pensionistici decorrenti dalla predetta data nei confronti del personale dell’Arma dei Carabinieri che si trova nella posizione di «riserva» o «congedo assoluto» mentre resta nella competenza del C.N.A. di Chieti la liquidazione e il pagamento dei trattamenti pensionistici del personale che si trova nella posizione dell’ausiliaria. Rientra tra le competenze dell’INPDAP anche la definizione delle altre richieste di prestazioni utili ai fini di pensione (domande di pensione privilegiata, domande di riscatto, prosecuzione volontaria, ricongiunzione, computo, sistemazione contributiva, ecc.) per le istanze presentate dalla medesima data del 1° gennaio 2010. L’interessato potrà presentare le suddetta domande anche per il tramite degli uffici dell’Arma secondo le attuali procedure. Restano a carica dell’Arma dei Carabinieri, oltre alla gestione dei trattamenti pensionistici del personale che transita nella posizione giuridica di ausiliaria, le competenze relative sia alla determinazione di tutti i provvedimenti pensionistici riferiti al personale collocato in riserva anteriormente al 1° gennaio 2010 sia alla definizione delle domande di riscatto, prosecuzione volontaria, ricongiunzione, computo e sistemazione contributiva per le istanze presentate anteriormente alla predetta data. In sintesi, con l’intesa intervenuta, l’attuale situazione amministrativa del personale dell’Arma in congedo risulta sostanzialmente confermata. Si evidenzia che l’Arma dei Carabinieri, unitamente alle altre Forze Armate e alla Guardia di Finanza, è l’ultima amministrazione ad essere assorbita dall’INPDAP nella gestione del trattamento previdenziale e pensionistico. Tale trattamento previdenziale e pensionistico per la Polizia di Stato e per la Polizia Penitenziaria, per esempio, è stato assorbito nella gestione dell’INPDAP a decorrere dal primo ottobre 2005. Una argomentata riflessione ed una seria proposta per le pensioni d’annata Signor Direttore, il recente «rilancio» delle pensioni d’annata, mi induce alla riflessione da cui nasce un’idea, forse bislacca, ma non troppo. Tali pensioni riguardano sia il settore pubblico sia quello privato... perché ogni contratto ha creato scompensi... Per quanto riguarda noi, la fascia più sofferente è quella congedata dopo la riforma della polizia, con la previsione dell’indennità pensionabile che portò la sperequazione ad oltre il 50%. Questi pensionati sono avanti con gli anni... superstiti in via di estinzione. Non credo che nel pieno della crisi economica si possa sperare in un provvedimento perequativo... ma un rimedio ci sarebbe, e cioè quello della detassazione delle fasce più critiche, in maniera da alleviare il disagio. Un provvedimento del genere sarebbe: • conforme alla Costituzione che prevede il concorso dei cittadini alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva; • equo verso gli altri pensionati... in quanto gli interessati resterebbero sperequati perché la detassazione non coprirebbe la differenza dei trattamenti di quiescenza in godimento; • sopportabile per l’Erario trattandosi di superstiti in via di estinzione. Se la mia idea è apprezzabile prego divulgarla, altrimenti sarà come non averla espressa. M.M.«A» Annibale Cherubini Il nostro «esperto» Giuseppe Del Ponte ritiene la sua proposta interessante, ben argomentata, meritevole di approfondimento e viene perciò portata all’attenzione dei lettori per auspicati suggerimenti ed integrazioni. Lo stesso «esperto» vede però anche alcune difficoltà. In primo luogo, la detassazione è vero che, in termini di bilancio dello Stato, non comporterebbe aggravi sul versante della spesa, ma creerebbe comunque uno squilibrio sul versante delle entrate obbligando il legislatore ad indicare i mezzi per farvi fronte (art. 81 - 4° c. Cost.).In secondo luogo, sorgerebbero confronti con istanze da tempo avanzate per la detassazione - totale o parziale - di altri trattamenti quali le pensioni privilegiate ordinarie, la buonuscita ed altro, che giustificherebbero il rinvio dell’esame in sede di riforma generale della materia da tempo allo studio del Governo. In terzo luogo, per l’accoglimento della proposta, occorrerebbe una concorde volontà di tutti i pensionati d’annata: un obiettivo questo che nei decenni trascorsi si è ripetutamente auspicato e mai, non si dice raggiunto, ma ognora visto fallire.
| ||||