QUESTIONI AMMINISTRATIVE

Iter procedurale e misure dell’equo indennizzo

In merito all’articolo apparso sul mensile «le Fiamme d’Argento n. 7 luglio 2009», relativo alla descrizione degli aspetti connessi alla definizione dei procedimenti di equo indennizzo avviati in favore del personale militare, si suggeriscono i seguenti spunti argomentativi, di natura non solo formale, per le puntualizzazioni che, in futuro, si riterrà opportuno disporre.
Preliminarmente occorre chiarire che, per il personale dell’Arma dei Carabinieri, è previsto uno speciale riparto delle competenze riguardo alla trattazione e alla definizione dei procedimenti in questione, a seconda che questi riguardino il personale appartenente al ruolo Appuntati e Carabinieri, ovvero ai ruoli restanti. L’adozione dei provvedimenti concessivi del beneficio dell’equo indennizzo - nonché del presupposto riconoscimento della dipendenza di infermità o lesione da causa di servizio - è da ricondurre, infatti:

a. in capo al Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, per i primi;
b. al Ministero della Difesa - Direzione Generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva (Previmil e non Persomil), per tutti gli altri.

La ripartizione suddetta discende:

a. dal combinato delle disposizioni contenute nella Legge 18.10.1961, n. 1168, che devolve al Comandante Generale dell’Arma specifiche attribuzioni in materia di stato giuridico del personale del ruolo Appuntati e Carabinieri e nell’art. 14, comma 5, del D.P.R. 29.10.2001, n. 461 che, nell’ambito dei procedimenti di riconoscimento della dipendenza e di equo indennizzo, attribuisce l’adozione dei relativi provvedimenti «al responsabile dell’ufficio di livello dirigenziale generale competente in ordine allo stato giuridico del dipendente, salvo delega ad altro dirigente dello stesso ufficio o, in assenza, della stessa amministrazione»;
b. dal D. Lgs. 06.10.2005, n. 216 che, nell’ambito della riorganizzazione dell’area centrale del Ministero della Difesa, ha da ultimo previsto la istituzione - anche per il personale dei ruoli Uff.li, Isp.ri e Sovr.ti dei Carabinieri - della D.G. citata con trasferimento, ad essa, dei compiti in materia di pensioni, equo indennizzo e riconoscimento della dipendenza di infermità e lesioni da causa di servizio. In particolare il D.M. 01.04.2006, in esecuzione del D. Lgs. richiamato, ha attribuito al III Reparto di quella D.G. la trattazione dei relativi procedimenti, assegnando alla 7ª Divisione le attività relative al personale Ufficiali e alle 8ª e 9ª Divisioni gli adempimenti rispettivamente relativi agli Ispettori ed ai Sovrintendenti dell’Arma dei Carabinieri.

In particolare per gli App.ti e C.ri, l’emissione dei decreti in argomento è devoluta, per delega del Comandante Generale, al Direttore di Amministrazione.
In secondo luogo, si deve precisare, riguardo alla descrizione operata con riferimento alle attività delle Commissioni Mediche Ospedaliere, che tra le competenze ad esse attribuite l’art. 6 del D.P.R. 461/2001 ha introdotto la indicazione della data di conoscibilità dell’infermità o lesione da parte del soggetto interessato. Con l’entrata in vigore del regolamento, infatti, tale attività è stata ricondotta nell’ambito delle competenze esclusive dell’organo medico collegiale ed è stata sottratta al dominio dell’Amministrazione responsabile del procedimento principale che in precedenza ne era invece titolare. Al riguardo si ritiene opportuno precisare che la concessione del beneficio dell’equo indennizzo è subordinata alla tempestività con cui l’interessato ha chiesto il presupposto riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità o lesione per cui contestualmente ha richiesto o successivamente richiederà la concessione dell’indennizzo. Detto termine semestrale di decadenza decorre, infatti, a norma dell’art. 2 del regolamento citato, proprio dalla data di conoscibilità indicata dalla C.M.O..
Una ulteriore precisazione occorre riguardo alla questione relativa agli importi dell’equo indennizzo. Essi hanno subìto modifiche sostanziali dapprima con l’entrata in vigore della legge 724/1994 (finanziaria per il 1995) che ha escluso dal totale della base retributiva, l’indennità pensionabile e la maggiorazione dell’80% dello stipendio e ridotto il cd. «coefficiente moltiplicatore» della base retributiva da 2,5 volte a 2 volte. Successivamente, con la legge 662/1996 (finanziaria per il 1997) sono state ridotte, nelle misure indicate nell’articolo pubblicato, le percentuali di liquidazione previste per ciascun grado di menomazione dell’integrità fisica corrispondente alle singole categorie di ascrivibilità. Inoltre con la medesima norma sono state eliminate le misure min. e max dalle citate categorie (1ª-8ª cat. della Tab. A e della Tab. B annesse al D.P.R. 834/1981 e s.m.i.).
Da ultimo corre la necessità di precisare, a scanso di ogni possibile equivoco, che al personale militare è consentito ricorrere avverso i provvedimenti di equo indennizzo, alternativamente, al TAR (ed in grado di appello al Consiglio di Stato) o al Presidente della Repubblica nei modi e nei termini previsti, rispettivamente, dalla legge 1034/1971 e s.m.i. e dal D.P.R. 1199/1971. In particolare, con riferimento al rimedio giurisdizionale citato, occorre precisare che le disposizioni introdotte dagli artt. 3 e 63 co. 4 del D. Lgs. 165/2001, recitano che:

- «[...] rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti [in regime di diritto pubblico]: [...] il personale militare e le Forze di polizia di Stato [...]»;
- «restano devolute [...] [al] giudice amministrativo [...] in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative al rapporti di lavoro di cui all’articolo 3 [...]».

Per quanto precede la cognizione delle controversie afferenti i provvedimenti di òessere devoluta al giudice ordinario.

 



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