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Statuto  dell'Associazione Nazionale Carabinieri

 

Art. 19
(Ispettori Regionali)

1. Gli Ispettori regionali vengono eletti per referendum dai Presidenti delle Sezioni di ciascuna regione, con procedura precisata nel regolamento.
La Presidenza Nazionale proclama eletto il socio segnalato dal maggior numero di sezioni.
2. Gli Ispettori:
a) partecipano alle riunioni del Consiglio nazionale;
b) curano in ogni campo l'attuazione delle direttive del Presidente nazionale da parte delle Sezioni;
c) concorrono alla organizzazione, allo sviluppo e potenziamento delle Sezioni e vigilano sulla osservanza dello statuto e del regolamento dell'Associazione, anche nel settore del Volontariato;
d) mantengono relazioni con i Comandi dell'Arma e con le autorità militari e civili nella sede dell'Ispettorato;
e) eseguono, per incarico del Presidente nazionale o d’iniziativa, motivate ispezioni ed inchieste;
f) informano di ogni situazione degna di rilievo il Presidente nazionale.
3. In caso di indisponibilità dell'Ispettore competente il Presidente nazionale può affidare incarichi ispettivi a soci particolarmente qualificati.
4. Per lo svolgimento delle proprie funzioni organizzative e di controllo, gli Ispettori si avvalgono di Coordinatori provinciali (Delegato regionale per la Val d’Aosta) eletti tra i soci effettivi non in servizio dai Presidenti delle Sezioni della provincia.

 

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