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Art. 3
(Bandiere e Medagliere)
1. L’Associazione, le Sezioni e le Sottosezioni sono autorizzate a dotarsi di Bandiera nazionale conforme al modello di cui all’allegato n. 1 dello Statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1950 n. 162.
2. L’Associazione custodisce il Medagliere dell’Arma fregiato dei distintivi di tutte le decorazioni dell’Ordine Militare d’Italia ed al Valor Militare concesse alla Bandiera dell’Arma, nonché di tutte le ricompense individuali dell’Ordine Militare d’Italia e di tutte le Medaglie d’Oro al Valore Militare, al Valor Civile, al Valore dell’Arma dei Carabinieri, dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica e della Croce d’onore concesse ai Carabinieri fin dalla fondazione.
3. Le Bandiere ed il Medagliere intervengono alle cerimonie ufficiali con scorte d’onore. Le scorte alla Bandiera e al Medagliere sono costituite, rispettivamente, da due componenti dell’Associazione.
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