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Art. 39
(Regolamento di esecuzione)
1. Il regolamento per l’esecuzione del presente Statuto viene redatto dalla Presidenza Nazionale e sottoposto all’approvazione del Consiglio nazionale.
Si dà mandato al Presidente nazionale di procedere al deposito del presente Statuto negli atti di un notaio a sua scelta, nonché di attivare le pratiche per l’iscrizione dell’Associazione nel Registro delle persone giuridiche presso l’Ufficio Territoriale del Governo-Prefettura di Roma.
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