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Statuto  dell'Associazione Nazionale Carabinieri

 

Art. 5
(Categorie di Soci)

1. I soci dell’Associazione sono:
a) d'onore;
b) benemeriti;
c) effettivi;
d) collettivi;
e) familiari;
f) simpatizzanti.
2. Sono soci d'onore gli ufficiali generali già comandanti generali dell'Arma ed il Vice Comandante generale dell'Arma in carica.
Possono, inoltre essere nominati soci d'onore, per determinazione del Comitato Centrale, gli appartenenti all'Arma, sia in congedo che in servizio, decorati dell'ordine militare d'Italia, di medaglia d'Oro al Valor Militare, Civile, dell’Arma dei Carabinieri, dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, della Croce d’onore od i loro legittimi rappresentanti qualora i titolari siano deceduti, i grandi mutilati od i grandi invalidi dell'Arma per ferite o infermità contratte in guerra od in servizio d'Istituto, i già Vice Comandanti generali dell'Arma, nonché personalità militari e civili che abbiano titolo di particolare benemerenza verso l'Associazione.
3. Con analogo provvedimento e anche su proposta dei dirigenti periferici, possono essere nominati soci benemeriti persone, enti o soci di altre categorie, che abbiano procurato all'Associazione considerevoli benefici o vantaggi.
4. Possono essere soci effettivi coloro che abbiano prestato o prestino servizio militare nell’Arma.
5. Possono essere soci collettivi i comandi dell'Arma che costituiscono comandi di corpo o reparto autonomo, nonché le sale convegno unificate dei vari reparti dell'Arma.
6. Possono essere soci familiari gli appartenenti al “nucleo familiare” di coloro che abbiano prestato o prestino servizio militare nell’Arma.
7. Possono essere soci simpatizzanti coloro che condividono i valori, lo spirito e le finalità statutarie dell’ANC. L’ammissione di soci simpatizzanti è approvata dal Consiglio sezionale.

 

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