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Art. 9
(Provvedimenti disciplinari)
1. I provvedimenti disciplinari hanno carattere prevalentemente morale. Taluni tuttavia possono anche incidere sul diritto a conservare cariche sociali in seno all’ANC e la qualifica di socio. 2. A carico dei soci che, in questa loro veste, con parole o atti si rendano responsabili di:
a) inosservanza del dettato dell’art. 2 del presente Statuto nonché delle disposizioni legittimamente impartite degli organi statutari ANC;
b) manifestazioni o atteggiamenti contrari ai principi dell’Arma o dell’ANC, possono essere adottati i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) richiamo per infrazioni di lieve entità. Può essere verbale o scritto;
b) sospensione da tre a sei mesi per infrazioni gravi;
c) espulsione per:
- mancanze di particolare gravità;
- comportamenti che hanno dato luogo a ripetute irrogazioni delle precedenti sanzioni con riflessi sull’andamento delle attività sociali o risonanza in pubblico e negative ripercussioni sull’immagine dell’Arma o dell’ANC;
- manifestazioni o atteggiamenti di cui al secondo comma lettera b).
3. La rimozione da cariche sociali è disciplinata dal successivo art. 33.
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